Division I: doppia sconfitta a tavolino per il Varese

(da fisg.it)

Decisione n. GSP17132 Data: 04/01/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 11/12/2017 relativo all’incontro (8695) di l Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 09/12/2017 tra HC ValpEagle (758) e Varese Killer Bees (719).

B) Precedenti:
Precedenti per A.S.D. Varese Killer Bees (719):
GSP17098 del 07/12/2017: ai sensi dell’ Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018

C) Sanzione inflitta:
Perdita gara inflitte alla squadra dell’ A.S.D. Varese Killer Bees (719) a tavolino con il punteggio di 18-0 ai sensi dell’ Art. 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per violazione dell’ Art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL Division 1 – Anno Sportivo 2017/2018 per avere disputato l’ incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare.

D) Motivazione:
A.S.D. Varese Killer Bees (719) Il Giudice Sportivo Letto il rapporto arbitrale; preso atto che l’ incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospite abbia
schierato soltanto 7 (sette) giocatori, di cui 6 di movimento ed un portiere, anzichè i 22 (ventidue) previsti, di cui 20 di movimento e 2 portieri, come prescritto dall’art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL Division 1 – Anno Sportivo 2017/2018;
considerato che la previsione normativa riguardante il numero minimo di giocatori da indicare sul foglio di arbitraggio deve intendersi inderogabile, come da interpretazione autentica fornita dal Presidente della F.I.S.G., essendo posta a tutela dell’incolumità fisica degli atleti;
considerato che la violazione di tale regola è sanzionata dall’ Art. 30 del Regol. di giustizia con la perdita della gara da parte della squadra in difetto con il punteggio di 5-0 o con il maggior scarto di punti conseguito sul campo;
verificato che nel caso in questione la squadra del Varese Killer Bees è già risultata sconfitta sul campo con il punteggio di 18 a 0 e che pertanto la perdita della gara a tavolino vada sancita con il punteggio 18-0 (maggiore scarto di reti);
ciò premesso visti gli artt. 10.3 delle Norme Organizzative Federali Annuali – IHL Division 1 – Anno Sportivo 2017/2018 e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia sancisce la sconfitta a tavolino della società Varese Killer Bees con il punteggio di 18-0. – visto l’art. 30, n.2 del Regolamento di Giustizia trasmette gli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società Varese Killer Bees.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra A.S.D. Varese Killer Bees (719).

Decisione n. GSP17133 Data: 05/01/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 11/12/2017 relativo all’incontro (10381) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 10/12/2017 tra Varese Killer Bees (719) e HC ValpEagle (758).

B) Precedenti:
Precedenti per A.S.D. Varese Killer Bees (719):
GSP17098 del 07/12/2017: ai sensi dell’ Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018
GSP17132 del 04/01/2018: a tavolino con il punteggio di 18-0 ai sensi dell’ Art. 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per violazione dell’ Art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL Division 1 – Anno Sportivo 2017/2018 per avere disputato l’ incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare

C) Sanzione inflitta:
Perdita gara inflitte alla squadra dell’ A.S.D. Varese Killer Bees (719) a tavolino con il punteggio di 0-5 ai sensi dell’ Art.30 del Regolamento di Giustizia. Ammenda inflitte alla squadra dell’ A.S.D. Varese Killer Bees (719) di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 4.4 delle N.O.F.A. 2017/2018 IHL Division 1, 7B) e N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia.
D) Motivazione:
A.S.D. Varese Killer Bees (719) Il Giudice Sportivo preso atto che l’ incontro di campionato IHL – Division 1 tra Varese Killer Bees e H.C. ValpEagle previsto per il 10.12.2017 non si è disputato per assenza ingiustificata della squadra del Varese Killer Bees; considerato, pertanto, che la mancata disputa dell’ incontro sia addebitabile ad esclusiva responsabilità della società del Varese Killer Bees, nei cui confronti dev’essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi degli artt. 4.4 delle N.O.F.A 2017/2018 – IHL Division 1, 7B) delle N.O.F.A. – NormeComuni – Anno Sportivo 2017/2018 e art. 30 del Regol. di Giustizia; ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell’ ammenda quantificata in €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi dell’ art. 7B) delle N.O.F.A – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018;
ciò premesso, viste le N.O.F.A. 2017/2018 IHL Division 1 e Comuni, nonché l’ Art. 30 del Regol. di Giustizia
sancisce la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società Varese Killer Bees;
– visti gli artt. 4.4 delle N.O.F.A 2017/2018 – IHL Division 1, 7C) N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia infligge alla società Varese Killer Bees la sanzione pecuniaria dell’ ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società Varese Killer Bees.

E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra A.S.D. Varese Killer Bees (719).

 

Classifiche (PT/PG)
Girone Ovest: ValpEagle (27/9), Real (16/8), Pinerolo (8/8), Varese (0/8)
Girone Est: Bressanone (32/12), Vipiteno (24/13), ValPusteria (22/13), ValVenosta (18/13), PieveDiCadore (17/12), ValRendena (4/14)

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