Serie C: tre giornate a Rostan e cinque a Boaretto

(da fisg.it)

Decisione n. GSP16163 – Data: 01/03/2017
Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 26/02/2017 relativo all’incontro (6908) di Campionato Nazionale Maschile Serie C disputatosi a Pinerolo (TO) il 25/02/2017 tra HC Pinerolo (509) e AHC Vinschgau (559).
Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Rostan Fabio (società A.s.d. Hockey Club Pinerolo 509) per violazione dell’ Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità.
Squalifica per 5 giornate inflitte al giocatore Boaretto Lukas (società A.h.c. Vinschgau A.s.d. 559) per violazione dell’ Art. 9.3.1 del Codice delle Penalità.
Motivazione:
Rostan Fabio dal rapporto arbitrale emerge che caricava con il bastone impugnato a due mani un giocatore avversario all’ altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell’ Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Boaretto Lukas al minuto 35,50, a gioco fermo, dopo che gli arbitri avevano interrotto un principio di alterco tra i giocatori delle due squadre, l’arbitro sig. Costa Mauro veniva spinto intenzionalmente ed in modo deciso, con una manata inferta all’altezza della spalla sinistra, e per l’effetto del gesto descritto si spostava dalla propria posizione di circa mezzo metro.
Il giocatore veniva così punito con penalità di partita e conseguentemente veniva effettuato il ritiro del cartellino.
Al termine dell’incontro il giocatore punito si scusava per l’accaduto.
Posta l’indubbia gravità del comportamento assunto dal giocatore Boaretto Lukas, questo Giudice Sportivo ritiene di poter applicare, a parziale riduzione dell’infliggenda pena – base, la circostanza attenuante di cui all’art. 52, n.1, lett. e) Reg. Giust., per avere il suddetto tesserato dimostrato ravvedimento per il gesto compiuto, attraverso le scuse porte al direttore di gara a partita conclusa, nonché un’ulteriore diminuzione a fronte dell’incensuratezza dell’incolpato.
Ciò premesso, visti gli artt. 9.3.1. cod. pen. e 52 n.1, lett. e) e 52, n.2 Regol. Giust., considerata quale pena base il minimo edittale previsto dall’art.9.3.1. pari a giornate 8 di squalifica, applicata la diminuente di cui all’art. 52 n.1, lett. e) Regol. Giust. quantificabile nella misura di un terzo della pena – base e l’ulteriore diminuzione per la rilevata assenza di precedenti specifici contestabili,
Spese di procedura addebitate:
€. 120.00 – (centoventi/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Pinerolo (509).
€. 120.00 – (centoventi/00 euro) alla squadra A.h.c. Vinschgau A.s.d. (559).

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