ValpEagle: presentato il ricorso
(da hcvfilatoio2440.it) – Mentre la Valpeagle procede la preparazione in vista del match di ritorno di sabato a Pieve di Cadore, la Cooperativa HCV Filatoio 2440 per mezzo dell’avvocato Mollica ha presentato nella serata di ieri il ricorso al provvedimento che ha determinato 7 gare perse a tavolino e la rivoluzione della classifica del Girone Ovest della IHL Division 1.
Da una attenta analisi della letteratura prodotta sono emersi alcuni inequivocabili passaggi che aiutano a chiarire la vicenda evidenziando nel contempo i gravi errori e le omissioni a cui la Fisg stessa è andata incontro con i propri uffici.
Il 4 luglio infatti la Fisg provvedeva a tesserare Alex Bertin per la HCV Filatoio 2440
Il 24 agosto la Fisg comunicava all’HCV di aver ricevuto richiesta di trasferimento di Alex Bertin per conto de Les Diables de Briancon chiedendo nulla osta al trasferimento
In pari data la HCV rispondeva che il trasferimento era confermato
Il 25 agosto era ancora la segreteria Fisg a farsi viva via mail richiedendo di estendere la richiesta di trasferimento della Federazione francese a titolo illimitato, conferma che l’HCV non ha mai concesso!
4 mesi dopo … il 20 dicembre la Fisg inviava una comunicazione chiedendo di non schierare il giocatore sino a nuova comunicazione per consentire i controlli del caso vista la segnalazione della Federazione francese sulla partecipazione di Alex Bertin ai campionati italiani.
Già il 22 dicembre il Presidente Fabrizio Gatti evidenziava tramite mail alla Fisg che il tesseramento era avvenuto per via telematica senza alcun blocco da parte del sistema, che i tesseramenti erano stati trasmessi regolarmente firmati al Comitato Regionale per la validazione e che per tutto il periodo considerato, fino al 20 dicembre, non era arrivata alcuna comunicazione sulla presunta irregolarità, il che significa anche che solo al 20 dicembre la HCV ha potuto prendere cognizione del problema!
Dopo di che, preso atto della necessità di regolarizzare il tesseramento, l’HCV ha provveduto a inizio gennaio a versare € 1.500,00 al club francese e € 950,00 a favore della Fisg.
Solo il 26 gennaio è giunto alla HCV il modulo che confermava l’avvenuto trasferimento, senza che nel mentre si avesse alcuna comunicazione sull’esistenza di un provvedimento attivato dal Procuratore Federale nei confronti della HCV stessa!
E’ quindi evidente la palese dissociazione di condotta della Fisg che da una parte consente il tesseramento del giocatore all’HCV, poi in maniera approssimativa concede il trasferimento in Francia senza verificarne la natura, anzi decidendo unilateralmente che si trattava di trasferimento illimitato pur non avendone mai avuto conferma dall’HCV, per infine poi sospendere di fatto il giocatore dopo 4 mesi durante i quali non ha segnalato alcuna anomalia o violazione dei regolamenti!
E d’altronde che l’HCV avesse voluto concedere un rientro solo temporaneo in Francia per accontentare il suo atleta non è evidente solo dalle carte, ma anche dal fatto che Alex Bertin dopo aver disputato la stagione precedente in Francia, già al 30 marzo 2017 era rientrato in Italia presso la sua vecchia società di appartenenza e cioè l’Hc Valpellice, dove è rimasto in organico fino al 30 giugno, quando poi è entrato in finestra di svincolo.
Se vale il principio applicato contro l’HCV, non si sarebbe dovuta deferire anche la vecchia società? Dove è la differenza?
Appare quindi incredibile come l’azione del Procuratore, basata su una segnalazione a oggi anonima non si sia preoccupata di ricostruire lo storico del giocatore, così come non abbia verificato che il titolo di trasferimento illimitato non era mai stato confermato dall’HCV.
A cui poi va ad aggiungersi il fatto che l’impiego del giocatore è stato regolare in quanto è stata proprio la Fisg a ignorare la procedura da seguire per oltre 4 mesi, salvo poi accorgersene e comunicarlo alla società sportiva HCV fino a quel momento inconsapevole.
Ancora più surreale, per non dire di peggio, è l’ipotesi specificata nel provvedimento di non meglio precisati profili di responsabilità disciplinare in punto di frode sportiva: non è stata proprio l’HCV a essersi dimostrata collaborativa nei confronti della propria Federazione procedendo tempestivamente a tutte le ottemperanze richieste e rinunciando all’impiego del proprio giocatore per oltre un mese e mezzo di attività agonistica?
Infine – a voler essere precisi e non approssimativi come la Fisg ha dimostrato di essere sulla questione – che dire anche della violazione dell’Art. 85 dello statuto federale che prevede il principio del contraddittorio così da dare la possibilità di presentare memorie difensive, dal momento che non esiste traccia di comunicazione all’HCV di essere oggetto di un deferimento?
E non è forse l’Art. 72 comma 8 dello stesso statuto a prevedere che entro 20 giorni dalla fine delle indagini occorra informare l’interessato dell’intendimento di procedere al deferimento assegnando un termine per la presentazione di memorie?
Oggi invece l’HCV Filatoio 2440 si trova a dover affrontare le conseguenze di una decisione assunta nell’ombra della camera di consiglio, senza che nulla sapesse, con ben sette sconfitte a tavolino su 16 gare previste dal calendario!
Ecco perché – aldilà del continuare a preferire il confronto sulle superfici ghiacciate, dove già a far data dalla gara di andata con il Pieve di Cadore la Valpeagle non si è tirata indietro, con la presentazione del ricorso la HCV ha richiesto il ripristino immediato della classifica sulla base delle vittorie regolarmente conseguite sul campo.
Le sconfitte decise a tavolino sono figlie di una sentenza che non ha per nulla tenuto conto dei fatti oggettivi, che oggi abbiamo voluto riportare pubblicamente sulla base del principio di trasparenza per il quale ci sentiamo in dovere di informare i nostri soci e l’opinione pubblica.