IHL Div. I: sanzione per l’HC Piné

(comun. stampa HC Pinè) – Si porta a conoscenza che il Giudice sportivo ha rilevato l’utilizzo irregolare, da parte dell’HC Pinè, durante le prime tre gare del Campionato di IHL Prima Divisione, degli atleti Andreotti e Coser, tesserati con la società Amatori Hockey Trento ASD.

Di conseguenza, anche la gara vinta con AHC Vinschgau Eisfix, vede la sconfitta a tavolino del Piné ed i tre punti assegnati al Vinschgau.

Peraltro non viene comminata la sanzione pecuniaria alla nostra Società perché: “non  ci si può esimere dal riconoscere alla società ASD H.C.Pinè di avere agito in assoluta buona fede, ovvero senza alcun intento di assicurarsi, attraverso l’irregolare utilizzo dei citati atleti, alcun vantaggio sotto il profilo dei risultati sportivi… Ad ulteriore conferma della citata buona fede concorrono poi ulteriori due circostanze: 1. la complessità e spesso scarsa intelligibilità della normativa di riferimento, che rende plausibile e quindi scusabile l’ errore da parte dei soggetti chiamati a rispettarla; 2. la convalida da parte dell’ Organo territorialmente competente della FISG. (Comitato Trentino della Fisg) della richiesta di utilizzo degli atleti formulata dalla società.
Alla luce di quanto sopra … sarebbe equo pervenire ad una pronuncia sostanzialmente “assolutoria” della società, proprio a fronte della comprovata buona fede della stessa, senonchè proprio una recentissima decisione della Corte Federale d’Appello (decisione dd.02.11.2018 – ASD Eppan Appiano – posizione irregolare atleta Mair L.) ha riformato sul punto la decisione assunta da questo Giudice Sportivo, ritenendo ininfluente la buona fede e decretando conseguentemente la sconfitta a tavolino nei confronti della società interessata relativamente alle gare in cui, analogamente alla società H.C. Pinè, aveva utilizzato, sempre a causa di un’ errata interpretazione del regolamento in materia di tesseramento, un atleta in posizione irregolare.
A questo punto, pur non condividendo l’orientamento espresso dalla Corte d’ Appello, pare comunque opportuno uniformarsi ad esso, non soltanto nei presenti casi, ma anche in eventuali altri futuri nei quali la materia del contendere risulti la medesima: un tanto soprattutto al fine di evitare una prevedibile sequela di ricorsi da parte delle società controinteressate, ricorsi che troverebbero, verosimilmente, agevole accoglimento”.

La Società ASD HC Piné si scusa per l’accaduto con i propri atleti, tifosi e sostenitori.

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