Division I: escluso l’HC Valpellice

(da FISG.it) – Decisione n. GSP17042 Data: 20/10/2017
Documenti si cui si basa la decisione:
APPLICAZIONE DELL’ ART. 7E) DELLE NORME ORGANIZZATIVE FEDERALI ANNUALI – NORME COMUNI – ANNO SPORTIVO 2017/2018.
Sanzione inflitta:
inflitte alla squadra dell’ H.c. Valpellice A.s.d. (070) ESCLUSIONE dal Campionato Nazionale Maschile IHL Division I ai sensi degli artt. 32, n.1 e 2, lett.d) Reg. di Giustizia e del combinato disposto degli 4.4. N.O.F.A. 2017/2018 IHL Division I e 7E) N.OF.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018 .
Motivazione:
H.c. Valpellice A.s.d. (070) premesso che
– la squadra dell’H.C. Valpellice, regolarmente iscritta per il corrente anno sportivo al campionato IHL – Division 1, sino alla data odierna non ha partecipato – per esplicita rinuncia, comunicata preventivamente ai competenti organi amministrativi della F.I.S.G. – ad alcun incontro: in particolare trattasi delle prime due partite previste in calendario per il 07.10.2017 contro l’H.C. Varese Killer Bees e per il 14.10.2017 contro l’H.C. ValpEagle;
– detti incontri – stante, come detto, la preventiva rinuncia alle gare in programma da parte della società – sono stati conseguentemente annullati dalla F.I.S.G. e successivamente dichiarati persi a tavolino da questo Giudice Sportivo;
– la mancata partecipazione per rinuncia – anche soltanto a due consecutivi incontri di campionato –
comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4.4. N.O.F.A. 2017/2018 – IHL Divisione 1 e 7E) delle N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018, la sanzione dell’esclusione dal Campionato in corso della società in difetto, qualora – come nel caso che ci occupa – sia stata ritenuta ingiustificata dal competente organo di giustizia e pertanto imputata ad esclusiva responsabilità della società rinunciante;
– tale grave provvedimento è anche esplicitamente previsto dal Regolamento di Giustizia (art. 32, n. 1 e 2, lett. d, in relazione all’art.27, co.1, lett. e);
– considerato che va altresì verificato se sussistano, per i fatti posti a base del provvedimento di esclusione testè adottato, elementi di responsabilità disciplinare anche a carico del Presidente pro tempore della società ed eventualmente di altri tesserati da individuare;
– Ciò premesso, visti gli artt. 4.4. N.O.F.A. 2017/2018 – IHL Divisione 1, 7E) delle Norme Organizzative Federali Annuali – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018 e 32, n.1 e 2, lett. d) del Regol. di Giustizia
sancisce l’ ESCLUSIONE – con effetto immediato – dell’affiliato H.C. Valpellice dal campionato IHL – Division I in corso di svolgimento;
dispone
la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione degli eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice e del suo Presidente pro tempore, nonché al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per disporre, in applicazione dell’art.7E), n.2 delle N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, lo svincolo immediato degli atleti della formazione dell’H.C. Valpellice iscritta al campionato IHL DIvision I.

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