Comunicato societario sul caso H.C. Valpellice contro FISG

(da hcvalpellice.it – 07/12/16) – L’HC Valpellice, venuto a conoscenza dei contenuti di quanto apparso ieri sul sito FISG (http://www.fisg.it/content/Fisg-Valpellice-il-provvedimento-del-giudice/61744), affida al seguente comunicato del proprio legale rappresentante, lo studio COMBA & ROSANO, la doverosa precisazione tecnica volta a contrastare il diffondersi di notizie fuorvianti l’opinione pubblica, già purtroppo intempestivamente amplificate dai giornali e dai social network.

“Negli ultimi giorni sono state diffuse notizie tendenziose e parziali, alcune di queste di fonte FISG, le quali intendono far credere che la domanda di risarcimento danni presentata da HC Valpellice e dall’atleta Finocchiaro sarebbe stata respinta dal Giudice del Tribunale di Torino cui era stata proposta: in realtà il Tribunale di Torino ha già fissato un’udienza il 1° febbraio 2017 per la discussione di questo significativo caso di discriminazione sportiva.

Il Giudice ha avuto modo di affermare che “sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alle domande rientranti nell’ambito dell’azione discriminatoria ex art. 44 D.Lgs. 286/98”. Infatti – sempre secondo il Giudice – “l’art. 44 – azione civile contro la discriminazione – dispone che quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”. Si tratta esattamente della discriminazione di cui l’HC Valpellice ritiene di essere vittima ad opera della FISG subendo conseguenti gravi danni.

Avv. Diego Comba

Avv. Monica Rosano”

Questo è quanto lo studio legale Comba & Rosano mette in rilievo al fine di delineare meglio una situazione non correttamente rappresentata dalla FISG.

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